La Dott.sa Barbara Rosa da noi contattata ci ha gentilmente dato delucidazioni su un argomento molto importante
Cosa dice la normativa relativa al trasporto proprio e commerciale dei cavalli?
Il trasporto degli equidi senza finalità economiche non richiede autorizzazione, nè ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria ( non viene esercitata l’ attività di trasporto di cui all’art.36) nè ai sensi del Reg.to 1/2005/CE ( l’art.1 lo esclude dal campo di applicazione del Regolamento stesso).
nel rispetto delle regole del Codice della Strada, di tutte le norme concernenti il trasporto di cose e del benessere degli animali, è possibile trasportare senza finalità economiche, anche equidi di proprietà di altre persone, all’interno della cerchia familiare o amicale, come da nota del MinSal prot.n. 6512 del 07/04/2008.
La DGRT 1038/2008 prevede il trasporto di equidi senza finalità economiche indipendentemente dalla proprietà dell’animale e dei mezzi di trasporto; a tutela delle finalità sanitarie e del benessere animale dispone che i Servizi Veterinari delle ASL detengano un registro di coloro che trasportano equidi senza finalità economiche.
Per l’implementazione del registro, chi trasporta equidi senza finalità economiche è tenuto a dichiararlo alla ASL. A questo scopo è stato predisposto un modulo di auto-dichiarazione con cui la persona fisica che trasporta equidi non in relazione ad una attività economica, rende noto alcune condizioni sue e del mezzo di trasporto, di cui si impegna a comunicare eventuali variazioni.
Pertanto le persone che trasportano il proprio cavallo, o quello di parenti o amici, per finalità non commerciali, quali ad esempio il trasferimento degli animali tra maneggi diversi, il movimento per attività culturali, ludiche, sportive ecc, con un mezzo di cui hanno la disponibilità, presentano alla UF SPVe SA territorialmente competente sul luogo di loro residenza, un’auto-dichiarazione derivante dall’Allegato H al Decreto Dirigenziale RT n. 6297/2008, corredata di copia del libretto di circolazione del mezzo e di documento di identità.
La registrazione non è valida per trasportare gli equidi destinati alla produzione di alimenti al macello; il
detentore dell’animale DPA non può pertanto utilizzare il mezzo di cui sopra, se la località di destinazione indicata sulla dichiarazione Mod.4 è uno stabilimento di macellazione.
la registrazione dell’Allegato H va collegata alla persona fisica che effettua l’auto-dichiarazione, perché si tratta di privati cittadini che trasportano il proprio cavallo con fini ludici e ricreativi, non di unità locali in cui si esercita un’attività.
