Palio di Siena: Il Consiglio comunale approva le modifiche al Regolamento del Palio

Durante l’odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento de Palio per quanto concerne gli articoli 37 e 38 come disposto nella delibera, sempre di Consiglio, dello scorso giugno. Dopo la prevista sperimentazione effettuata durante i Palii del 2019, il successivo apprezzamento espresso da parte dei Capitani delle contrade e della stessa Commissione di studio per la revisione del Regolamento, che ha palesato il proprio convincimento circa l’efficacia di tali modifiche, anche il consesso cittadino all’unanimità. Si è pronunciato favorevolmente. Oltre ai suddetti articoli il Consiglio, recependo le indicazioni della Commissione di studio che ha ritenuto procedere, all’unanimità, ha approvato un’ulteriore revisione riguardante gli artt. 92 e 100 relativi, rispettivamente alle modalità di redazione delle relazioni dei Deputati della Festa e ai provvedimenti d’urgenza da adottare da parte del Sindaco. Il testo con tutte le modifiche approvate entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PALIO – MODIFICA

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che l’ultima modifica al Regolamento per il Palio è avvenuta nell’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17.06.2019;

 

Precisato che nella suddetta deliberazione si disponeva:

 

  • in via sperimentale e transitoria e fino al pronunciamento definitivo da parte del Consiglio Comunale, così come previsto dall’art. 104 del Regolamento, l’immediata efficacia già dal Palio del 2 luglio delle modifiche agli articoli 37 e 38;
  • che detti articoli 37 e 38, alla fine della sperimentazione, sarebbero stati oggetto di apposita valutazione da parte del Consiglio Comunale successivamente ai due Palii dell’annata paliesca 2019;

 

 

Considerato che:

 

  • i signori Capitani delle Contrade hanno concretamente messo in atto le modifiche introdotte dagli articoli 37 e 38, adottate in via sperimentale e transitoria, apprezzando il maggior coinvolgimento nella fase preparatoria del Palio;
  • la commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio, come modificata da deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 30.09.2019, ha confermato il proprio convincimento circa l’efficacia di tali modifiche;

 

 

Considerato inoltre che, successivamente alla  deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17.06.2019, la commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio:

 

  • ha ritenuto opportuno procedere all’ulteriore revisione del regolamento e in particolare degli articoli 92 e 100 per meglio adeguarli alle recenti modifiche dello stesso;
  • ha operato in piena armonia raggiungendo sempre l’unanimità nelle modifiche proposte;

 

 

Atteso quindi che:

 

  • detti articoli entreranno in vigore dal 1° dicembre 2019;
  • il Magistrato delle Contrade, con nota in data ../../…. in atti prot. n. …… del ../../…. ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui sopra del Regolamento per il Palio;
  • le modifiche in questione sono state approvate con parere favorevole all’unanimità dalla Commissione Consiliare “Programmazione, Bilancio e Affari Generali” in data ……….;

 

Atteso che in fase di rilettura è apparso opportuno modificare alcune dizioni per uniformare il testo regolamentare senza alterare in alcun modo il significato delle disposizioni (es. Giunta Municipale con Giunta Comunale, Ispettori di Pista con Ispettori della Pista, ecc.);

 

Ritenuto quindi di procedere alla modifica dei suddetti articoli del Regolamento per il Palio come specificato nella regione dispositiva quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando altresì atto del testo coordinato del regolamento alla conclusione del lavoro compiuto dalla Commissione di studio;

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai senti dell’art. 134 quarto comma del d.lgs 267 del 18.8.2000;

 

Visto il parere di regolarità ai sensi dell’art. 49, primo comma del d.lgs. 267/2000;

 

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

 

DELIBERA

 

  1. di modificare, per quanto in premessa esposto, il Regolamento per il Palio come segue:

 

 

Articoli da approvare in via definitiva
Testo precedente Testo modificato
 

Art. 37

 

Presentazione, scelta, assegnazione dei cavalli – Modalità di presentazione dei cavalli – Commissione Veterinaria – Commissione per il reperimento cavalli

Ogni proprietario può presentare alla scelta uno o più cavalli.

 

I cavalli presentati debbono avere morso e briglia, ma non sella e staffe ed essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.

 

L’Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario ed eventualmente ad ogni accompagnatore di cavallo una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà ed assistere alle operazione della scelta.

 

Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può essere rilasciata ad uno solo dei proprietari.

 

Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre per la prova.

 

I cavalli per poter essere presentati, debbono essere stati sottoposti nei giorni immediatamente precedenti la tratta, su richiesta scritta dei proprietari, a visita da parte di una Commissione Veterinaria, che deve esprimere parere sull’idoneità sanitaria alle corse nel “Campo”.

 

Tale Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e deve essere composta dal veterinario Comunale e da un altro Veterinario.

 

I tempi e le modalità sia della richiesta da parte del proprietario che della visita veterinaria, saranno fissati dall’Autorità Comunale.

 

Gli oneri relativi alle pre-visita di cui al precedente comma 6 sono sostenuti direttamente dai proprietari interessati e rimborsati dal Comune agli stessi proprietari solo nel caso di presentazione dei cavalli alla tratta.

 

La Commissione Veterinaria, prima della tratta, deve fornire all’Autorità Comunale, nei termini dalla medesima fissati, la nota dei cavalli previsitati, con i pareri espressi nelle pre-visite di cui al precedente comma 6 e di quelli che eventualmente siano stati individuati ai sensi del seguente comma Il. Detta nota sarà portata a conoscenza dei capitani delle Contrade ai fini della formazione delle batterie come previsto dal successivo Art. 42.

 

“L’Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle Corse nel “Campo”.”

 

Ai proprietari dei cavalli prescelti dalla Commissione di cui al precedente comma 11 e ritenuti idonei a partecipare alla tratta che eventualmente non venissero scelti dai Capitani delle dieci Contrade partecipanti al Palio, sarà corrisposta dal Comune, a titolo di indennizzo una somma che verrà determinata di anno in anno dalla Giunta Comunale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

 

Presentazione dei cavalli – Responsabilità dei proprietari – Obblighi del proprietario

La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio è tenuto perciò soltanto alla corresponsione posticipata del compenso stabilito a titolo di noleggio.

 

Il testo della disposizione suddetta, riportato in apposito manifesto, deve essere affisso, e rimanervi per tutto il periodo delle corse in luogo ben visibile, nella Corte del Podestà. Deve inoltre venire comunicato, al momento della presentazione del cavallo, a ciascun proprietario, o suo rappresentante, il quale apponendo la propria firma in calce ad un esemplare del manifesto suddetto, attesterà di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.

 

I cavalli prima di partecipare alle corse di prova sono sottoposti a verifica da parte del Veterinario Comunale.

 

E’ obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell’Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio.

 

Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l’intero giorno successivo, per il tradizionale giro di onoranze ai protettori.

 

Art. 37

Ogni proprietario può inoltrare richiesta per uno o più cavalli alla pre-iscrizione, le cui modalità verranno, a cura dell’Autorità comunale, stabilite con apposita ordinanza per ogni Palio.

L’Autorità Comunale, assieme ai Veterinari di cui al successivo comma, e con la partecipazione dei dieci Capitani delle Contrade partecipanti il cui parere è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che non potranno accedere alla fase della previsita.

I cavalli, ritenuti adatti per partecipare alle successive fasi previste dal presente articolo, verranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione Veterinaria, nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Veterinario Comunale ed altro Veterinario.

Le disposizioni relative alla visita verranno impartite da apposita ordinanza emessa dall’Autorità Comunale per ogni Palio, che dovrà seguire le disposizioni contenute nell’annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio”.

I cavalli, sottoposti a visita veterinaria, che avranno ottenuto dalla Commissione Veterinaria idoneità sanitaria per le corse nel “Campo”, dovranno partecipare alle prove regolamentate con le modalità precisate da apposita ordinanza dell’Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti.

La Commissione Veterinaria ha la facoltà di escludere dalle Prove Regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta.

I cavalli non presentati alle Prove Regolamentate non potranno accedere alla tratta.

La Commissione Veterinaria, al termine delle Prove Regolamentate, deve fornire all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani delle Contrade partecipanti la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi.

Ogni proprietario è obbligato a presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dall’iscrizione alla tratta, se non per un impedimento effettivamente verificato dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni del Palio successivo. Nel caso di ripetuta assenza nei successivi tre Palii, il cavallo verrà escluso da tutte le operazioni contenute nel presente articolo per tre anni.

I cavalli presentati devono avere morso e briglia, ma non sella e staffe. Dovranno essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.

L’Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario, ed eventualmente ad ogni accompagnatore di cavallo, una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà.

Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può essere rilasciata ad uno solo dei proprietari.

Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate, eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre per la batteria della tratta.

L’Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione, della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra, di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle Corse nel “Campo”.

Art. 38

L’autorità Comunale demanda al dirigente incaricato tutte le funzioni, attraverso un proprio atto, relative al compenso a titolo di noleggio dei cavalli presentati alla tratta e per quelli prescelti dai dieci Capitani.

Nello stesso tempo di cui al comma precedente, vengono disposti gli interventi economici e le azioni di tutela del cavallo necessari in caso di infortunio nel “Campo”.

Al momento della presentazione del cavallo, ciascun proprietario, o suo rappresentante, appone la propria firma in calce ad un estratto del presente articolo, attestando di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.

I cavalli, prima di partecipare alle batterie di cui all’art, 42, sono sottoposti a verifica della Commissione Veterinaria.

E’ obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell’Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio.

Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l’intero giorno successivo, per il consueto giro per la città.

 

Articoli modificati successivamente alla  deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17.06.2019
Testo precedente Testo modificato
 

Art. 92

 

Relazione dei Deputati della Festa

Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’ organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

 

La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documetno sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie.

 

Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade nonché i Fantini su specifici atti.

 

Ogni atto e/o documentazione, pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere accettati.

 

 

 

Art. 100

 

Punizioni a Fantini e Contrade – Provvedimenti d’urgenza

Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio imminente, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Assessore Delegato, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, su rapporto dei Deputati della Festa o del Mossiere, udite le parti interessate ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’Art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.

 

 

Art. 92

 

Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

 

La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte.

 

Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale, nonché i Fantini su specifici atti.

 

Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi.

 

Art. 100

 

Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’Art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.

 

 

  1. di dare atto che il testo coordinato del Regolamento per il Palio alla conclusione del lavoro compiuto dalla Commissione di studio è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

 

Quindi con votazione separata delibera:

 

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

 

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Siena

Lascia un commento