Ieri è uscita la Circolare Mipaaf n.18209, e vi metto sotto il testo trovato sul sito del Mipaaf
Circolare Mipaaf n.18209 del 25marzo 2020
Oggetto:Integrazione. Disposizioni attuative inerenti glioperatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivida sellae dei cavalli ippici. Interpretazione autentica della previsione di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020.
Sostitutiva della precedente Circolare 24 marzo 2020 prot. 18032
Come noto, ilDPCM9 marzo 2020 ha estesoall’intero territorio nazionale le disposizioni restrittive di cui all’articolo 1del DPCM 8 marzo2020,modificando, tra l’altro,le prescrizioni di cui al comma 1,lettera d) dello stesso decreto come si riporta di seguito nella versione attualmente vigente:
- «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
- resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
- in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; l
- o sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».Successivamente , il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, all’articolo 1, comma 1, lettera a) ha inteso normare, nel dettaglio, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto dispostonel seguito del provvedimento.Nel prosieguo del medesimo comma1, la lettera c) e la lettera d) prevedono quanto segue:
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva,nella quale sono indicate specificamente DG PQAI – PQAI 08 – Prot. Interno N.0018209 del 25/03/2020
- PQAIVIII2 leimprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;Quanto sopra per evidenziare che non sono state modificate le previsioni di cuialla lettera d), comma 1, articolo 1 del DCPM 9 marzo 2020, in base alle quali resta possibile procedere all’allenamento dei cavalli sportivi eippici all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purché venga fatta regolare e specifica comunicazione alla competente Prefettura.Come già evidenziato nella precedente Circolare Mipaaf 17018 del 10 marzo 2020, gli impianti sportivi possono essere utilizzati a porte chiuseesclusivamenteper le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONIe dalle rispettive federazioni.Tale orientamento è confermato anche dal recente DPCM 22 marzo 2020 che alla letterad) consente chiaramenteanche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.Non vi è alcun dubbio che la filiera dei cavalli sportivida sellaeippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, evidenzi una specifica e necessaria attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali; e che, in quantotali,queste attività siano tutte configurabili nelle varie sottocategorie della attività economica classificata come Ateco 01, richiamatanell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020. In particolare si citano:
- CODICE ATECO:1.43:allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;
- CODICE ATECO:1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;
- CODICE ATECO:1.50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata;
- CODICE ATECO:1.62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione,della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;
- CODICE ATECO:1.62.01 : attività dei maniscalchiParimenti, tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il Codice per la tutela e gestione degli equidi (Minsalute) analiticamente richiama.Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in determinati centri di allenamento e/o all’interno stesso degli ippodromi.Al fine di consentire al detentoredel/i cavallo/idi assicurare:
- PQAIVIII3a) la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi; b) un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale; c) all’equide il movimentopsico fisico quotidiano ritenuto idoneo;appare necessario consentire alpersonale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di “evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorativeo situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.Al fine di adottaremisure omogenee, anche con quelle dialtri organismi sportivi del settoreequestre,edi permettere i necessari spostamenti,le figure professionaliriconosciute come coinvoltenella gestione delle attività consentitesono le seguenti:IppicaSocietà di corsea)Dipendenti e/o collaboratori,dimostrato con adeguata documentazionedella società di corse,operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti allespecifiche attività di curae movimentazione dei cavalli ospitatie manutenzione degli stessiimpianti;b)operatori ippici legati e collegabili,con adeguata documentazione comprovante,alla società di corse oppure ai cavalli ospitidella struttura:allenatori; guidatori/fantini; maniscalchied artieri;proprietari o allevatori(solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);autisti dei van per il trasporto dei cavalli;Cavallo da sella (Sport Equestri)Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) Affiliate/AggregateallaFederazioniItaliana Sport Equestric)Dipendentie/o collaboratorisportivi,dimostrato con adeguata documentazionedelle ASD o SSD,operanti negli impiantidell’ASD o SSDadibitialle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;nello specifico:
- istruttori/tecnici federali;
- cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare; Artieri e/o groomd)Collaboratori sportivi legati e collegabilicon adeguata documentazione comprovantealle ASDo SSD oppure ai cavalli ospitinegli impianti dell’ASD o SSD:
- maniscalchi;
- proprietari/affittuari/comodatari/affidatari(solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);
- autisti dei van per il trasporto dei cavalliospitati.Al fine di consentire la dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative, il soggetto appartenente ad una delle suddette figure professionaliè tenuto a produrre la seguente documentazione:
- 1.documento valido di identità;
- 2.autodichiarazione sostitutiva nella quale indica,fornendo laddove possibile documentazione comprovante:
- a.il rapporto con la struttura che ospitail/i cavallo/i(dipendente; collaboratore; ecc.);
- b.la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà/affitto/comodato/affidamentodel cavallo –passaporto equidi-o altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento;carica federale, autorizzazione a montare,altro);
- c.la provenienza e la destinazione del suo percorso;
- d.la sede di detenzione del o dei cavalli;
- e.le altre informazioni obbligatorie previste dallaautocertificazionecome da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell’interno;
- f.ulteriore documentazioneritenuta idonea comprovare il proprio status.
Al riguardo si richiamano le indicazioni rese, dallediverse Istituzioni competenti in materia, nelle diverse note da loro emanate e, in particolare.:
- a)sul trasporto animali:nota del Ministero della Salute del18 marzo 2020prot. 6579(allegata).;
- b)sugli spostamenti per stati di necessità:nota dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342(allegata).
Si precisa,altresì,cheper le ASD e le SSD affiliate/aggregate alla Federazione Italiana Sport Equestri, in bas eal quadro normativo vigente non si ritiene necessaria la comunicazione al Prefetto.
Si invita, inoltre, a verificare sui siti istituzionali della Regione di appartenenza eventuali prescrizioni più restrittive di Ordinanze regionali e/o di altre Autorità locali.Infine, si raccomanda altresì il massimo senso di responsabilità da parte di tutti gli operatori della filiera ippica e sportiva per limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie e motivate per contribuire alle misure di contenimento del contagio messe in atto dal Governo italiano.Alle società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; la loro vigilanza dovrà essere taleche dovranno:
- a)nominare un “Responsabile agli accessi”alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico;
- b)incaricare il predetto Responsabile agli accessidi acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell’Interno; ovvero:di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
- c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento;unitamente all’impegno ad ottemperarealle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio.
- L’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020prevedeva la presenza di personale medicoincaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività:
- tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisirla predetta autocertificazione, tenuto conto della ovvia difficoltà di reperire personale medico che possa assicurare la propria presenza per tutta la giornata;
- c)operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero “mantenere in ogni contatto sociale una distanza inter-personale di almeno 1 metro”assicurando gli opportunimezzi e strumenti di sicurezza personale;
- d)dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, e/o dell’impianto sportivoalle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio delle mani, in esso previste.






