Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 2 dicembre 2020, alle ore 22.05, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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EMERGENZA COVID-19
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre, si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.
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PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Per l’attuazione dei primi interventi di protezione civile, a seguito della valutazione speditiva svolta e sulla base dei dati forniti dalla regione, sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. All’esito di ulteriori approfondimenti potrà essere proposta una seconda delibera per il completamento delle attività emergenziali o per la riduzione del rischio residuo.
- la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia;
- la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio del comune di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019;
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CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritta lo scorso 16 luglio dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
Il parere favorevole è condizionato al recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativa ai criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati degli enti del Servizio sanitario nazionale.
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AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO 2020-2023
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, che individua le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. decreto Semplificazioni).
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SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Sinopoli (RC), già sciolto per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Piemonte n. 24 del 7/10/2020, recante “Cofinanziamento Ciclovia VEN.TO”;
- la legge della Regione siciliana n. 20 del 2/10/2020, recante “Norme sulla disostruzione pediatrica”;
- la legge della Regione siciliana n. 21 del 2/10/2020, recante “Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero”;
- la legge della Regione siciliana n. 22 del 14/10/2020, recante “Interventi nel settore della forestazione”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 1.30 di giovedì 3 dicembre 2020.
Decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 (G.U. n.299 del 2 dicembre 2020)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche in vista delle imminenti
festivita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le
parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021,
anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti
divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19
del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla
classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge.
