Siena: In Consiglio alcune modifiche e integrazioni al regolamento dell’Imposto di Soggiorno comunale

L’assemblea consiliare, nella seduta odierna, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno. <<Il nuovo testo – come illustrato dall’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – è dovuto alle recenti novità normative in materia di strumenti di pagamento delle entrate locali, controllo dell’evasione, accertamento esecutivo e modalità di gestione delle entrate da parte dell’Amministrazione. Le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio di quest’anno>>. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio comunale, compresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso e affitto turistico. Il soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e ha l’obbligo di versare, al responsabile del pagamento della stessa imposta, l’importo dovuto. <<Una delle novità del Regolamento – ha proseguito Fazzi – riguarda proprio la nuova definizione del responsabile dell’imposta, istituita dall’art. 180 del recente D.L. 34/2020 al posto della precedente configurazione di “agente contabile”. Responsabili di imposta sono, quindi, sia i gestori delle strutture ricettive che i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, oltre a coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che cercano un immobile con chi dispone di unità immobiliari da affittare. Quindi i responsabili dell’imposta di soggiorno, provvedendo alla riscossione, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento al Comune e del pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi>>. I gestori di portali telematici e le attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti sull’imposta di soggiorno potranno ancora definire le modalità operative con atto convenzionale concordato con l’Ente. <<Scompare l’obbligo annuale di produrre il Modello 21 per la Corte dei Conti, mentre restano sostanzialmente invariati gli altri adempimenti. I responsabili dell’imposta di soggiorno – ha concluso l’assessore – sono tenuti infatti a informare, in appositi spazi, gli ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta; nonché a richiederne il pagamento entro il termine del periodo di soggiorno. Devono, inoltre, comunicare al Comune, entro 16 giorni dalla fine del mese, il totale dei pernottamenti e il relativo periodo di permanenza, nonché gli importi da versare al Comune. Inoltre, entro il 30 giugno dell’anno successivo, dovranno trasmettere, con procedura telematica, una dichiarazione annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti dell’anno precedente. Relativamente al versamento, da effettuare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, questo sarà corrisposto tramite una piattaforma tecnologica, o altre procedure informatiche predisposte dall’Amministrazione. Sulle sanzioni, infine, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte dei responsabili viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto>>.

Ufficio Stampa Comune di Siena

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