Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 347 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Stefano
GUBERTI e della società A.C.N. SIENA 1904, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO GUBERTI, tesserato della società ACN Siena 1904 s.r.l. in qualità di
calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere rivolto prima dell’inizio della gara Ancona Matelica – Siena del 5 dicembre
2021, all’arrivo della squadra presso lo stadio, al Presidente dell’Ancona Matelica
che al momento esercitava la sua funzione di RSSP della società, mentre la stessa
gli comunicava che non avrebbe potuto accedere allo spogliatoio fino a che l’esito
dei controlli sul suo “green pass” non fosse stato validato correttamente, una
espressione volgare, portando le mani all’altezza degli organi genitali, per poi
indicarglieli, cui seguiva, mentre la suddetta si allontanava dal posto, una ulteriore
espressione offensiva;
A.C.N. SIENA 1904, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al tesserato, Sig.
GUBERTI Stefano;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dall’Avv. Massimo CARIGNANI, in qualità di Procuratore Speciale, per conto
della società A.C.N. SIENA 1904 e dal Sig. Stefano GUBERTI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 750,00 (settecento
cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano GUBERTI e di € 500,00 (cinquecento/00) di
ammenda per la società A.C.N. SIENA 1904;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
