Italia, Ministero dell’Interno: Circolare Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, chiarimenti

Ecco l’ennesima circolare del Ministero dell’Interno:

“OGGETTO:
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimentiin merito a profili applicativi intema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.In tale ottica,si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale diun metro fino alle limitazioni riguardantil’attività motoria.
Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderaterispetto alla specificità delle situazioni concrete.In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nellamedesima strutturadi accoglienza (ad esempio,case-famiglia).
In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di unmetro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersiconsentito,ad un solo genitore,camminarecon i propri figli minoriin quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purchéin prossimità della propria abitazione.La stessa attivitàpuò essere svolta, inoltre,nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedereai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva(jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprenderenella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Potranno essere, altresì,consentitispostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati daesigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di unmetro da ogni altra persona.
Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.”
IL CAPO DI GABINETTO Piantedosi

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