Siena, Robur Siena, Siena e Catania, niente: «Non impugnata sentenza Tfn». Il decreto-legge e la risposta

Per quel che concerne il club toscano è arrivato il ‘no’ della camera di consiglio della Sezione Prima Ter: «Ai fini – la motivazione – dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare; per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante, all’odierna camera di consiglio, ha, da un lato, rinunciato all’unico motivo contenuto nell’impugnativa in esame (riguardante la violazione dell’art. 101 del c.p.c. per non avere il Collegio di garanzia, nella deliberazione dell’11 settembre 2018, rimesso al contradditorio delle parti la questione della competenza degli organi della giustizia sportiva a decidere sul format del campionato di serie B) e, dall’altro, ha chiesto, sempre in camera di consiglio, l’applicazione immediata del decreto legge n. 115 del 2018, l’adozione di una misura cautelare finalizzata ad allargare il format del campionato di serie B a 22 squadre e l’accoglimento della propria domanda di ‘ripescaggio’ in quel campionato; oltre all’assenza di ogni ritualità prevista dal codice del processo amministrativo nella proposizione delle predette domande (che non consente – come detto – di procedere al loro esame, non essendo state rimesse ritualmente al contraddittorio processuale delle parti e del giudice), la società ricorrente non risulta altresì che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B».

LA DECISIONE DEL TFN IMPUGNATA

Regolare svolgimento campionato: «No presupposti per accoglimento»

Appuntamento al Tar del Lazio

Si prosegue: «Con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno anche valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare – laddove praticabile – potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi; che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate; che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B non può costituire una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento delle domande (irritualmente) proposte in questa sede, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili); alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta». Il Catania ricorrerà al Consiglio di Stato, come annunciato da uno scatenato Pietro Lo Monaco.

Fonte: http://www.umbriaon.it

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